Archivio Storico comunale Postunitario e Archivio di Deposito
L'Archivio Storico Comunale Postunitario e l'Archivio di Deposito hanno sede in un ex laboratorio artigiano ubicato in loc. Strada, lungo la strada regionale 68 in direzione Colle Val d'Elsa, esattamente al cartello indicatore di località di Volterra.
L’Archivio Storico Comunale Postunitario comprende la documentazione prodotta dal Comune di Volterra dal 1866 al 1970 circa. L’Archivio di Deposito è costituito dagli atti dell’ultimo quarantennio relativi a pratiche ormai concluse.
I lavori di schedatura informatizzata, riordino e inventariazione dell’Archivio Storico Comunale Postunitario sono in corso sotto la supervisione della Soprintendenza Archivistica per la Toscana.
L’Archivio è consultabile su prenotazione scrivendo alla mail: archivio@comune.volterra.pi.it
La domanda per la consultazione dei documenti per motivi di studio può essere compilata direttamente in archivio. Le richieste di accesso agli atti devono, invece, essere inoltrate all’Ufficio Protocollo.
I documenti contenenti i dati personali, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione ai partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale diventano liberamente consultabili ai fini della ricerca storica quaranta anni dopo la loro data. Il termine è di settanta anni per i dati idonei a rilevare lo stato di salute, la vita sessuale, i rapporti riservati di tipo familiare di un individuo, mentre, per i certificati di assistenza al parto, il termine di segregazione è elevato a 100 anni. Tuttavia, per scopi storici, i documenti riservati possono essere consultati anche prima della scadenza dei termini indicati, previa presentazione di apposita documentata istanza alla Prefettura competente per territorio, la quale provvede a svolgere la relativa istruttoria ed a trasmetterla, con proposta motivata, all’Ispettorato Generale Servizi Archivistici del Ministero dell’Interno per la relativa autorizzazione.
I documenti possono essere fotocopiati solamente se da tale operazione non derivi danno al documento stesso. I documenti, che, per ragioni di conservazione, non possono essere fotocopiati, possono sempre essere fotografati.