Imposta di Soggiorno

Informazioni e approfondimenti

Il Decreto legge “Semplificazioni” approvato dal Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 2022 ha prorogato il termine per la presentazione della dichiarazione dell’imposta di soggiorno dal 30 giugno 2022 al 30 settembre 2022
L’art. 180, comma 3 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio), convertito in Legge n. 77 del 17 luglio 2020, ha introdotto l’obbligo per i gestori delle strutture ricettive di trasmettere per via telematica, la dichiarazione annuale ministeriale (non più comunale) entro il 30 giugno di ogni anno.
Con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 29 aprile 2022, pubblicato in G.U. n. 110 del 12/05/2022, è stato approvato il modello di dichiarazione annuale relativo alle presenze e ai versamenti dell’imposta di soggiorno per l’anno 2020 e 2021, da trasmettere mediante la compilazione di due dichiarazioni, una per anno.
Il nuovo adempimento dichiarativo dovrà essere effettuato esclusivamente mediante il sistema telematico dell’Agenzia delle Entrate.
Per l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto.
Rimangono invariati gli obblighi di dichiarazione e versamento mensile, ai sensi delle disposizioni del regolamento comunale sull’imposta.
Nell’intento di offrire un servizio ed al fine di agevolare le varie strutture ricettive nello svolgimento di questo nuovo adempimento, questo Comune mette a disposizione un corso di formazione con guida alla compilazione e trasmissione della dichiarazione, organizzato dalla società Connectis Srl, usufruibile a decorrere dal 20 Giugno, accedendo alla propria area riservata Ricestat – Webcheckin/Unicom – MotouristOffice.

Di seguito il testo completo del D.M. 29 aprile 2022 ed i relativi allegati:

IMPOSTA DI SOGGIORNO A DECORRERE DAL 01 GENNAIO 2021

Si ricorda che il periodo di sospensione dell’imposta di soggiorno per il Comune di Volterra previsto dal 13 Giugno 2020 al 31 Dicembre2020, è terminato.
Pertanto, a decorrere dal 01 Gennaio 2021,l’imposta di soggiorno torna ad essere applicabile secondo le consuete modalità.
Si comunica inoltre che a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 180,comma 3 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio ), convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020, si assegna al gestore la nuova qualifica di “Responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi”; questa modifica rende il gestore direttamente responsabile del versamento al Comune delle somme dovute a titolo di imposta di soggiorno, indipendentemente dal fatto che l’ospite abbia provveduto o meno al pagamento.
A seguito di tale novità normativa, non sarà più necessario compilare ed inviare il modello di omesso versamento dell’imposta di soggiorno.
L’articolo 180 modifica inoltre anche la scadenza e le modalità di presentazione della dichiarazione annuale, che dovrà essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo con riferimento a tutte le somme dovute per l’anno precedente, esclusivamente in via telematica e utilizzando un modello che dovrà essere approvato con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Non sarà pertanto più possibile presentare la dichiarazione in formato cartaceo.
Pertanto, nelle more dell’adozione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze previsto dall’articolo 180del D.L. n. 34/2020, permane l’obbligo di comunicazione e versamento mensile delle somme corrisposte dagli ospiti delle strutture a titolo di imposta di soggiorno, secondo le prescrizioni del regolamento.
Cambiano inoltre le sanzioni: in caso di omessa o infedele dichiarazione si applica una sanzione amministrativa da 100 al 200 per cento dell’importo dovuto, mentre in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta, si applicano le sanzioni di cui al all’articolo 13 del D. Lgs. n. 471/1997, (30%).


Sospensione applicazione Imposta di soggiorno per l’anno 2020 a seguito emergenza COVID-19

Si comunica che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 12/06/2020 il Comune di Volterra ha sospeso l’applicazione dell’Imposta di Soggiorno, istituita con deliberazione di C.C. n. 85 del 29/12/2017, a seguito dell’emergenza sanitaria COVID-19 a decorrere dalla data del 13/06/2020 e fino al 31/12/2020.
Pertanto a decorrere dal 13/06/2020 il gestore della struttura ricettiva non è tenuto a richiedere l’imposta ai propri ospiti fino alla data del 31/12/2020 né ad effettuare le comunicazioni mensili sul portale telematico Ricestat/Unicom/MoTouristOffice relativamente all’imposta di soggiorno.
Il gestore è comunque tenuto:
-alla riscossione dell’imposta fino alla data del 12/06/2020 e ad effettuare le comunicazioni mensili previste dall’art. 7 del Regolamento, al versamento delle somme riscosse, nonché a presentare le dichiarazioni annuali entro il termine del 30/01/2021 per il periodo dal 01/01 al 12/06/2020;
-ad effettuare le comunicazioni mensili previste ai fini ISTAT secondo le consuete modalità sul portale telematico Ricestat/Unicom.


COSA E’ L’ IMPOSTA DI SOGGIORNO

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 del 29/12/2017, il Comune di Volterra ha istituito l’Imposta di Soggiorno e approvato il Regolamento per la sua applicazione.
L’imposta decorre, per l’anno 2018, dal 01/03/2018 e a regime si applicherà per il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
L’imposta di Soggiorno è l’imposta a carico di coloro che pernottano in qualunque tipo di struttura ricettiva situata nel territorio del Comune di Volterra, inclusi gli immobili utilizzati per le locazioni brevi come definite dall’art. 4 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50.


CHI PAGA L’IMPOSTA

Tutti coloro che pernottano in strutture ricettive presenti sul territorio Comunale fino a un massimo di 3 giorni consecutivi per ciascun soggiorno, e che non risultano residenti nel Comune di Volterra.
L’imposta è versata al gestore della struttura, che ne rilascia quietanza.
Per l’anno 2018, l’imposta di soggiorno non sarà applicata ai soggiorni già prenotati presso le strutture ricettive sino alla data del 31 dicembre 2017. A tale scopo le strutture ricettive che hanno ricevuto prenotazioni dovranno trasmettere al Comune di Volterra – Ufficio Tributi, entro e non oltre il 28/02/2018, idonea documentazione comprovante la data di avvenuta prenotazione nonché elenco nominativo delle prenotazioni indicante la generalità delle stesse.


QUANTO SI PAGA

L’imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive di seguito indicate in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime nonché del prezzo, per un massimo di 3 giorni consecutivi.
Per l’anno 2019, a seguito della modifica con deliberazione di G.C. n. 273 del 18/12/2018, le tariffe sono le seguenti:

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIEREIMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO
Alberghi a 5 stelle2,50
Alberghi a 4 stelle2,50
Alberghi a 3 stelle2,00
Alberghi a 2 stelle1,50
Alberghi a 1 stella1,50
Alberghi diffusi1,50
STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIEREIMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO
Residenze d'epoca2,00
Residence2,00
Bed & breakfast2,00
Case e appartamenti per vacanze (CAV)2,00
Affittacamere1,50
Immobili utilizzati per le locazioni brevi di cui all'art. 4 del DL n. 50/20171,50
Case per ferie1,00
Campeggi1,00
Ostelli per la gioventù1,00
Aree di sosta (art. 28 L.R. 86/2016)1,00
ATTIVITA' AGRITURISTICHEIMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO
Attività agrituristiche2,00

Per l’anno 2018 le tariffe sono le seguenti :

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIEREIMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO
Alberghi a 5 stelle2,50
Alberghi a 4 stelle2,50
Alberghi a 3 stelle2,00
Alberghi a 2 stelle1,50
Alberghi a 1 stella1,50
Alberghi diffusi1,50
STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIEREIMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO
Residenze d'epoca2,00
Residence2,00
Bed & breakfast1,50
Case e appartamenti per vacanze (CAV)1,50
Affittacamere1,50
Immobili utilizzati per le locazioni brevi di cui all'art. 4 del DL n. 50/20171,50
Case per ferie1,00
Campeggi1,00
Ostelli per la gioventù1,00
Aree di sosta (art. 28 L.R. 86/2016)1,00
ATTIVITA' AGRITURISTICHEIMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO
Attività agrituristiche2,00

CHI E’ ESENTE

Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno i seguenti soggetti:

a) i minori fino al 12°anno compreso;
b) i familiari, o accompagnatori delegati, che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio del Comune di Volterra, per un massimo di due persone per paziente;
c) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo, il personale docente accompagnatore di gruppi scolastici, con rilascio di specifica attestazione;
d) gli studenti che partecipano a progetti organizzati dal Comune di Volterra, o che soggiornano presso strutture di formazione specializzate, riconosciute ed accreditate, anche internazionali, o di alta formazione o universitarie e/o post universitarie, ad esclusione dei gruppi scolastici.

Per fruire dell’esenzione, è necessario compilare apposito modulo disponibile presso la struttura ricettiva.


COSA DEVE FARE IL GESTORE

I gestori delle strutture ricettive hanno i seguenti obblighi:

·  informare i propri ospiti dell’applicazione e dell’entità dell’imposta di soggiorno e delle esenzioni previste, in osservanza della normativa vigente, e richiedere il pagamento dell’imposta entro il periodo di soggiorno di ciascun ospite.

·  riscuotere l’imposta, rilasciandone quietanza, emettendo una ricevuta nominativa al cliente (conservandone copia) oppure inserendo il relativo importo in fattura/ricevuta fiscale;

·  se si è una struttura ricettiva  alberghiera o extra alberghiera accedere al portale per la comunicazione dei dati Istat gestito dal Comune di Pisa al link pisa.ricestat.it qualora si sia già in possesso dell’account. Qualora non si sia in possesso dei dati registrarsi sul portale e successivamente accedere.

·  qualora si gestisca una locazione breve o locazione turistica ai sensi dell’art. 70 della legge regionale 86/2016, a partire  dal 1 marzo 2019,  come previsto dalle deliberazioni della Giunta regionale n. 1267 e n. 1462 del 2018, si deve effettuare una comunicazione telematica al Comune nel cui territorio gli alloggi sono situati mediante il portale della Regione Toscana al link  https://open.toscana.it/servizi  tramite il servizio ” Locazioni Turistiche, Pisa ” che è possibile trovare effettuando la ricerca del medesimo con l’apposito modulo di ricerca all’inizio della pagina web; successivamente, a registrazione avvenuta, sarà possibile accedere al portale telematico “WebCheck-In/Unicom”  http://pisa.motouristoffice.it/login_pass.php  (applicativo web per la gestione dell’imposta di soggiorno e Istat) con le credenziali ricevute e gestire gli adempimenti relativi all’imposta di soggiorno e Istat. Da tale portale sarà possibile gestire i vari adempimenti istituzionali.

·  comunicare al Comune mensilmente mediante il portale telematico ed inserendo in modo univoco, entro il giorno dieci del mese successivo, i seguenti dati anche se negativi:
-il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del mese precedente;
-il relativo periodo di permanenza;
-il numero di pernottamenti soggetti all’imposta;
-il numero di soggetti esenti dal pagamento e la relativa motivazione;
-i dati identificativi dei soggetti che non hanno corrisposto l’imposta, in tutto od in parte;
– l’imposta dovuta;

·  versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento le somme riscosse per non incorrere nelle sanzioni amministrative e penali;

· trasmettere al Comune il Modello 21 (Conto di Gestione dell’Agente Contabile) entro il 30 Gennaio di ciascun anno, redatto sul modello Ministeriale, in originale, mediante il portale telematico;

trasmettere per via telematica all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione annuale ministeriale (non più comunale) entro il 30 giugno di ogni anno

Il versamento dell’imposta di soggiorno al Comune di Volterra è effettuato con le seguenti modalità:

a) mediante versamento diretto presso la Tesoreria del Comune di Volterra – Banca Monte dei Paschi di Siena – Filiale di Volterra – Piazza Martiri della Libertà, 2;
b) mediante versamento su conto corrente postale, intestato a “Comune di Volterra Imposta di Soggiorno Serv.Tes.” n. 001040311019
c) mediante bonifico bancario sul codice IBAN  IT27 J076 0114 0000 0104 0311 019  BIC/SWIFT  BPPIITRRXXX sempre intestato a “Comune di Volterra Imposta di Soggiorno Serv. Tes.”
d) tramite il sistema di pagamenti elettronici PagoPa accedendo alla apposita sezione “Servizi on-line” sul sito del Comune.

riportando nella causale dei versamenti la denominazione della struttura ricettiva, il codice identificativo regionale della struttura, il periodo di competenza dei pagamenti.


SANZIONI

Sono previste sanzioni a carico dei gestori (e degli ospiti) per i casi di inottemperanza agli obblighi di cui sopra, così come indicato nel Regolamento Comunale.


INFORMAZIONI

Per informazioni contattare:

Comune di Volterra – Ufficio Tributi
Telefono 0588/86050 – interni 0115 o 0112
Email   impostasoggiorno@comune.volterra.pi.it
negli orari di apertura al pubblico: il martedì ed il giovedì dalle ore 14,45 alle 17,45 ed il mercoledì dalle ore 10 alle ore 13.

Aliquote e regolamenti

Allegati

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Ultimo aggiornamento: 29/05/2024, 11:02

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