Imposta di Soggiorno

Informazioni e approfondimenti

 


COSA E’ L’ IMPOSTA DI SOGGIORNO

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 del 29/12/2017, il Comune di Volterra ha istituito l’Imposta di Soggiorno e approvato il Regolamento per la sua applicazione.
L’imposta decorre, per l’anno 2018, dal 01/03/2018 e a regime si applicherà per il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
L’imposta di Soggiorno è l’imposta a carico di coloro che pernottano in qualunque tipo di struttura ricettiva situata nel territorio del Comune di Volterra, inclusi gli immobili utilizzati per le locazioni brevi come definite dall’art. 4 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50.


CHI PAGA L’IMPOSTA

Tutti coloro che pernottano in strutture ricettive presenti sul territorio Comunale fino a un massimo di 3 giorni consecutivi per ciascun soggiorno, per pernotti fino al 28 febbraio 2025, 5 giorni consecutivi per pernotti a far data dal 01 marzo 2025 e che non risultano residenti nel Comune di Volterra.
L’imposta è versata al gestore della struttura, che ne rilascia quietanza.


QUANTO SI PAGA

L’imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive di seguito indicate in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime nonché del prezzo.
Per l’anno 2025, a far data dal 01/03/2025, a seguito della modifica con deliberazione di G.C. n. 256 del 06/12/2024, le tariffe sono le seguenti:

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIEREIMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO
Alberghi a 5 stelle3,50
Alberghi a 4 stelle3,00
Alberghi a 3 stelle2,50
Alberghi a 2 stelle2,00
Alberghi a 1 stella2,00
Alberghi diffusi2,00
STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIEREIMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO
Residenze d'epoca2,50
Residence2,50
Bed & breakfast2,50
Case e appartamenti per vacanze (CAV)2,50
Affittacamere2,00
Immobili utilizzati per le locazioni brevi di cui all'art. 4 del DL n. 50/20172,00
Case per ferie1,50
Campeggi1,50
Ostelli per la gioventù1,50
Aree di sosta (art. 28 L.R. 86/2016)1,50
ATTIVITA' AGRITURISTICHEIMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO
Attività agrituristiche2,50

CHI E’ ESENTE

Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno i seguenti soggetti:

a) i minori fino al 12°anno compreso;
b) i familiari, o accompagnatori delegati, che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio del Comune di Volterra, per un massimo di due persone per paziente;
c) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo, il personale docente accompagnatore di gruppi scolastici, con rilascio di specifica attestazione;
d) gli studenti che partecipano a progetti organizzati dal Comune di Volterra, o che soggiornano presso strutture di formazione specializzate, riconosciute ed accreditate, anche internazionali, o di alta formazione o universitarie e/o post universitarie, ad esclusione dei gruppi scolastici.

Per fruire dell’esenzione, è necessario compilare apposito modulo disponibile presso la struttura ricettiva.


COSA DEVE FARE IL GESTORE

I gestori delle strutture ricettive hanno i seguenti obblighi:

·  informare i propri ospiti dell’applicazione e dell’entità dell’imposta di soggiorno e delle esenzioni previste, in osservanza della normativa vigente, e richiedere il pagamento dell’imposta entro il periodo di soggiorno di ciascun ospite.

·  riscuotere l’imposta, rilasciandone quietanza, emettendo una ricevuta nominativa al cliente (conservandone copia) oppure inserendo il relativo importo in fattura/ricevuta fiscale;

·  se si è una struttura ricettiva  alberghiera o extra alberghiera e, a decorrere dal 2 novembre 2024, anche per le locazioni imprenditorialiavviare l’attività con la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune. Successivamente accedere al portale per la comunicazione dei dati Istat gestito dal Comune di Pisa al link pisa.ricestat.it qualora si sia già in possesso dell’account. Qualora non si sia in possesso dei dati registrarsi sul portale e successivamente accedere. Per le locazioni imprenditoriali il link è “WebCheck-in/Unicom”  http://pisa.motouristoffice.it/login_pass.php

·  qualora si gestisca una locazione breve o locazione turistica non imprenditoriale (sino al 2 novembre 2024 anche per quelle imprenditoriali) ai sensi dell’art. 70 della legge regionale 86/2016, a partire  dal 1 marzo 2019,  come previsto dalle deliberazioni della Giunta regionale n. 1267 e n. 1462 del 2018, si deve effettuare una comunicazione telematica al Comune nel cui territorio gli alloggi sono situati mediante il portale della Regione Toscana al link  https://open.toscana.it/servizi e scegliendo “Turismo” dal menu a tendina a destra, che si attiva cliccando su “in evidenza”, si accede alla pagina che contiene i link ai sistemi di gestione della statistica turistica di tutti i comuni toscani. Si sceglie “Locazioni Turistiche, Pisa” e cliccando su “Accedi al servizio” si arriva alla pagina di registrazione delle Locazioni Turistiche.  A registrazione avvenuta, sarà possibile accedere al portale telematico “WebCheck-In/Unicom”  http://pisa.motouristoffice.it/login_pass.php  (applicativo web per la gestione dell’imposta di soggiorno e Istat) con le credenziali ricevute e gestire gli adempimenti relativi all’imposta di soggiorno e Istat. Da tale portale sarà possibile gestire i vari adempimenti istituzionali.

·  comunicare al Comune mensilmente mediante il portale telematico ed inserendo in modo univoco, entro il giorno dieci del mese successivo, i seguenti dati anche se negativi:
-il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del mese precedente;
-il relativo periodo di permanenza;
-il numero di pernottamenti soggetti all’imposta;
-il numero di soggetti esenti dal pagamento e la relativa motivazione;
-i dati identificativi dei soggetti che non hanno corrisposto l’imposta, in tutto od in parte;
– l’imposta dovuta;

·  versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento le somme riscosse per non incorrere nelle sanzioni amministrative e penali e inserire i dati del pagamento sul portale telematico;

· trasmettere al Comune il Modello 21 (Conto di Gestione dell’Agente Contabile) entro il 30 Gennaio di ciascun anno, redatto sul modello Ministeriale, in originale, mediante il portale telematico;

trasmettere per via telematica all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione annuale ministeriale (non più comunale) entro il 30 giugno di ogni anno

Il versamento dell’imposta di soggiorno al Comune di Volterra è effettuato con le seguenti modalità:

a) mediante versamento diretto presso la Tesoreria del Comune di Volterra – Banca Monte dei Paschi di Siena – Filiale di Volterra – Piazza Martiri della Libertà, 2;
b) mediante versamento su conto corrente postale, intestato a “Comune di Volterra Imposta di Soggiorno Serv.Tes.” n. 001040311019
c) mediante bonifico bancario sul codice IBAN  IT27 J076 0114 0000 0104 0311 019  BIC/SWIFT  BPPIITRRXXX sempre intestato a “Comune di Volterra Imposta di Soggiorno Serv. Tes.”
d) tramite il sistema di pagamenti elettronici PagoPa accedendo alla apposita sezione “Servizi on-line” sul sito del Comune.

riportando nella causale dei versamenti la denominazione della struttura ricettiva, il codice identificativo regionale della struttura, il periodo di competenza dei pagamenti.


DICHIARAZIONE ANNUALE MINISTERIALE

L’art. 180, comma 3 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio), convertito in Legge n. 77 del 17 luglio 2020, ha introdotto l’obbligo per i gestori delle strutture ricettive di trasmettere per via telematica, la dichiarazione annuale ministeriale (non più comunale) entro il 30 giugno di ogni anno.
Con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 29 aprile 2022, pubblicato in G.U. n. 110 del 12/05/2022, è stato approvato il modello di dichiarazione annuale relativo alle presenze e ai versamenti dell’imposta di soggiorno per l’anno 2020 e 2021, da trasmettere mediante la compilazione di due dichiarazioni, una per anno.
Il nuovo adempimento dichiarativo dovrà essere effettuato esclusivamente mediante il sistema telematico dell’Agenzia delle Entrate.
Per l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto.
Rimangono invariati gli obblighi di dichiarazione e versamento mensile, ai sensi delle disposizioni del regolamento comunale sull’imposta.


CODICE IDENTIFICATIVO NAZIONALE (CIN) PER LE LOCAZIONI TURISTICHE E LE STRUTTURE RICETTIVE TURISTICHE

Con la conversione in legge del D.L. 145/2023 è stata introdotta la norma (art. 13-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito in legge 15 dicembre 2023, n. 191) che dispone in materia di locazioni turistiche e strutture turistiche ricettive il Codice Identificativo Nazionale (CIN).

Il CIN è il codice con cui ciascuna struttura ricettiva turistica e ciascun immobile destinato a locazione breve o per finalità turistiche è identificato per la promozione e la pubblicità dell’offerta di ospitalità, i titolari delle stesse sono tenuti ad esporre il CIN all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento o la struttura, nonché ad indicarlo in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato.

Il Decreto del Ministero del Turismo prot. n 0016726/24 del 06/06/2024, pubblicato in G.U. il 03 settembre 2024, prevede l’assegnazione del CIN direttamente dal Ministero del Turismo con onere a carico dei titolari, gestori, proprietari  delle stesse di accedere al portale telematico del Ministero del turismo per la richiesta: https://www.ministeroturismo.gov.it/banca-dati-strutture-ricettive

Per informazioni o chiarimenti sul CIN è possibile contattare l’ufficio del comune di Pisa: turismosovracomunale@comune.pisa.it.


SANZIONI

Sono previste sanzioni a carico dei gestori (e degli ospiti) per i casi di inottemperanza agli obblighi di cui sopra, così come indicato nel Regolamento Comunale e dalla normativa nazionale.


IMPOSTA DI SOGGIORNO A DECORRERE DAL 01 GENNAIO 2021

Si ricorda che il periodo di sospensione dell’imposta di soggiorno per il Comune di Volterra previsto dal 13 Giugno 2020 al 31 Dicembre2020, è terminato.
Pertanto, a decorrere dal 01 Gennaio 2021,l’imposta di soggiorno torna ad essere applicabile secondo le consuete modalità.
Si comunica inoltre che a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 180,comma 3 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio ), convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020, si assegna al gestore la nuova qualifica di “Responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi”; questa modifica rende il gestore direttamente responsabile del versamento al Comune delle somme dovute a titolo di imposta di soggiorno, indipendentemente dal fatto che l’ospite abbia provveduto o meno al pagamento.
A seguito di tale novità normativa, non sarà più necessario compilare ed inviare il modello di omesso versamento dell’imposta di soggiorno.
L’articolo 180 modifica inoltre anche la scadenza e le modalità di presentazione della dichiarazione annuale, che dovrà essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo con riferimento a tutte le somme dovute per l’anno precedente, esclusivamente in via telematica e utilizzando il modello approvato con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Non sarà pertanto più possibile presentare la dichiarazione in formato cartaceo.
Pertanto  permane l’obbligo di comunicazione e versamento mensile delle somme corrisposte dagli ospiti delle strutture a titolo di imposta di soggiorno, secondo le prescrizioni del regolamento.
Cambiano inoltre le sanzioni: in caso di omessa o infedele dichiarazione si applica una sanzione amministrativa da 100 al 200 per cento dell’importo dovuto, mentre in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta, si applicano le sanzioni di cui al all’articolo 13 del D. Lgs. n. 471/1997, (30%).


Sospensione applicazione Imposta di soggiorno per l’anno 2020 a seguito emergenza COVID-19

Si comunica che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 12/06/2020 il Comune di Volterra ha sospeso l’applicazione dell’Imposta di Soggiorno, istituita con deliberazione di C.C. n. 85 del 29/12/2017, a seguito dell’emergenza sanitaria COVID-19 a decorrere dalla data del 13/06/2020 e fino al 31/12/2020.
Pertanto a decorrere dal 13/06/2020 il gestore della struttura ricettiva non è tenuto a richiedere l’imposta ai propri ospiti fino alla data del 31/12/2020 né ad effettuare le comunicazioni mensili sul portale telematico Ricestat/Unicom/MoTouristOffice relativamente all’imposta di soggiorno.
Il gestore è comunque tenuto:
-alla riscossione dell’imposta fino alla data del 12/06/2020 e ad effettuare le comunicazioni mensili previste dall’art. 7 del Regolamento, al versamento delle somme riscosse, nonché a presentare le dichiarazioni annuali entro il termine del 30/01/2021 per il periodo dal 01/01 al 12/06/2020;
-ad effettuare le comunicazioni mensili previste ai fini ISTAT secondo le consuete modalità sul portale telematico Ricestat/Unicom.


INFORMAZIONI

Per informazioni contattare:

Comune di Volterra – Ufficio Tributi
Telefono 0588/86050 – interni 0115 o 0112
Email   impostasoggiorno@comune.volterra.pi.it
negli orari di apertura al pubblico: il martedì ed il giovedì dalle ore 14,45 alle 17,45 ed il mercoledì dalle ore 10 alle ore 13.

Aliquote e regolamenti

Allegati

Di seguito il testo completo del D.M. 29 aprile 2022 ed i relativi allegati:

Ultimo aggiornamento: 10/02/2025, 12:30

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