TASI – TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI
NOVITA’ 2020:
Con la Legge di Bilancio 2020 – Legge 27 dicembre 2019, n. 160, è stata abrogata la TASI ed è stata istituita la nuova IMU 2020.
Per i dettagli della nuova IMU consulta la sezione dedicata.
LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147 – Comma 669 e seguenti
I Commi 669, 678 e 681 sono stati modificati dalla Legge di stabilità 2016.
Vengono riportati sia i precedenti che i nuovi.
I precedenti si applicano per il 2014 e 2015; i nuovi si applicano dal 1° gennaio 2016
669. Il presupposto impositivo della TASI e’ il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta municipale propria, di aree scoperte nonche’ di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.
Nuovo comma 669 (in vigore dal 01/01/2016). Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13, comma 2, del decretolegge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9».
670. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
671. La TASI e’ dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unita’ immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralita’ di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.
[N.d.r. – Ciascun contribuente paga per la sua quota di possesso/utilizzo oppure un contribuente può pagare per tutti gli altri (esempio contribuente che paga per il 100% della TASI di cui 50% suo e 50% del coniuge). La dicitura “in solido” significa che, a differenza dell’IMU, se uno dei proprietari non paga il proprio dovuto allora il Comune può rivalersi (e quindi chiedere il pagamento) sugli altri proprietari.
Articolo 1292 Codice Civile – Nozione della solidarietà
“L’obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno libera gli altri; oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l’adempimento dell’intera obbligazione e l’adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori.”]
672. In caso di locazione finanziaria, la TASI e’ dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
673. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI e’ dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprieta’, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
[N.d.r. – Es. in caso di abitazione locata con un inquilino per 6 mesi e con altro inquilino per gli altri 6 mesi, la TASI deve essere pagata per intero dal proprietario. I due inquilini non pagano nulla. Es. di abitazione locata per 8 mesi con un inquilino e 4 mesi con altro inquilino: il proprietario paga la TASI al 100% per 4 mesi e al 70% (o altra percentuale deliberata ) per 8 mesi. L’inquilino di 8 mesi paga il 30% (o altra percentuale) per 8 mesi. L’inquilino di 4 mesi non paga nulla. Nel Calcolo TASI questa condizione è presente quando si clicca su “Proprietario con locazioni/comodati“; viene visualizzato un campo in cui inserire il numero di mesi in cui il proprietario deve pagare al 100% (12 nel primo esempio, 4 nel secondo esempio). ]
674. Nel caso di locali in multiproprieta’ e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni e’ responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
675. La base imponibile e’ quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
676. L’aliquota di base della TASI e’ pari all’1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, puo’ ridurre l’aliquota fino all’azzeramento.
677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, puo’ determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l’aliquota massima non puo’ eccedere il 2,5 per mille.
678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l’aliquota massima della TASI non puo’ comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo.
Nuovo comma 678 (in vigore dal 01/01/2016). Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l’aliquota massima della TASI non puo’ comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo. Per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all’azzeramento.
Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento.
679. Il comune con regolamento di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, puo’ prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:
- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per piu’ di sei mesi all’anno, all’estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
- f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.
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681. Nel caso in cui l’unita’ immobiliare e’ occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unita’ immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte e’ corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unita’ immobiliare.
Nuovo comma 681 (in vigore dal 01/01/2016). Nel caso in cui l’unita’ immobiliare e’ occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unita’ immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte e’ corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unita’ immobiliare. Nel caso in cui l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all’anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell’ammontare complessivo del tributo.
682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attivita’ con omogenea potenzialita’ di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresi’ della capacita’ contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 5) l’individuazione di categorie di attivita’ produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficolta’ di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attivita’ viene svolta; b) per quanto riguarda la TASI: 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresi’ della capacita’ contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI e’ diretta.
683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformita’ al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorita’ competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformita’ con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attivita’ nonche’ della tipologia e della destinazione degli immobili.