Artisti di strada

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Protocollo Delibera del Consiglio comunale nella seduta del 20/04/2015 del 20-04-2015

Regolamento per gli artisti di strada.

Descrizione

Il Comune di Volterra riconosce l’arte di strada quale fenomeno culturale e ne valorizza tutte le
forme espressive. L’arte di strada è esercitata liberamente sul territorio comunale nei limiti del
presente Regolamento.
Sono considerati artisti di strada ai fini del presente regolamento musicisti, attori, danzatori,
clown, acrobati, giocolieri, mimi, mangiafuoco, fachiri, prestigiatori, cantastorie, burattinai e
marionettisti, fantasisti, caricaturisti, madonnari. Non sono considerate forme di arte di strada
quelle di pittori e artigiani a vario titolo, produttori di chincaglierie, bigiotteria e ogni altra
creazione ai quali si applicano le disposizioni sul commercio su area pubblica previste dalla
normativa regionale e comunale. I mangiafuoco, i fachiri e ogni altro soggetto che si esibisca
con l’uso di fuochi o fiamme dovranno essere muniti degli eventuali titoli autorizzativi disposti
dalla normativa. Per quanto riguarda coloro che svolgono attività di pittura, disegno di genere
vario (esclusi caricaturisti) e scultura di materiali quali legno, alabastro e vetro, pur non
trattandosi di artisti di strada e nelle more del nuovo regolamento sul commercio su area
pubblica, potranno svolgere la propria attività per una durata massima di cinque ore giornaliere
in Piazzetta dei Fornelli e Piazza San Giovanni (esclusa l'area tra il sagrato della cattedrale e il
battistero). In tal caso non potranno essere presenti contestualmente nei suddetti luoghi più di
due soggetti.
Non sono soggette al presente regolamento le attività tipiche dello spettacolo viaggiante di cui
al Decreto Ministeriale 28 Febbraio 2005.
Il presente Regolamento, nella parte in cui disciplina spazi ed orari del trattenimento, non si
applica a chi esercita l’arte di strada all’interno di manifestazioni ed eventi preventivamente
autorizzati o concessi dall’Amministrazione comunale.
Salvo quanto disposto dal successivo comma, l’occupazione dello spazio da parte dell’artista di
strada non rientra nelle normative che disciplinano l’occupazione del suolo pubblico così come
stabilito dal Regolamento comunale per l’applicazione del canone per l’occupazione di suolo
pubblico all’art. 12 c. 1 lett. g).
Nel caso in cui l’artista accompagni la sua esibizione con la vendita di prodotti attinenti alla sua
pratica artistica, si applicherà, in deroga al comma 5, il Regolamento comunale per
l’applicazione del canone per l’occupazione di suolo pubblico. Non si intende “vendita” né
l’offerta a cappello richiesta in seguito all’esibizione né l'offerta di prodotti privi di un prezzo
prestabilito o comunicato dall'artista.

Formati disponibili

Pdf.

Licenza di distribuzione

pubblico dominio

Ultimo aggiornamento: 11/04/2024, 16:25

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