Descrizione
Il presente regolamento disciplina l’esercizio, in forma imprenditoriale, delle attività di:
a) acconciatore, ai sensi della legge 17 Agosto 2005 n. 174;
b) estetista, tatuaggio e piercing, ai sensi della Legge Regionale 31 Maggio 2004 n. 28 e
successive modifiche ed integrazioni e del Regolamento Regionale di attuazione DPGR 2
Ottobre 2007 n. 47\r approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 688 del
01.10.2007.
Le disposizioni del presente regolamento si applicano a qualunque soggetto eserciti, nel
territorio comunale, le attività di cui al comma 1, anche a titolo gratuito, in luoghi pubblici o
privati ivi compresi enti, associazioni, circoli privati, strutture ricettive alberghiere ed extra -
alberghiere, palestre, ospedali, case di cura, ricoveri e centri accoglienza per anziani e
disabili, istituti di detenzione e rieducazione, caserme.
Le imprese possono esercitare l’attività anche presso la sede designata dal cliente in caso
di sua malattia o altro impedimento fisico oppure, in occasione di cerimonie, eventi
particolari o in caso cui il cliente sia impegnato nella partecipazione o organizzazione di
attività sportive,manifestazioni legate alla moda, allo spettacolo o a eventi fieristici o
promozionali.
E’ vietato lo svolgimento delle attività di acconciature, estetista e di tatuaggio e piercing
in forma itinerante o su posteggio su area pubblica.
Sono esclusi dal presente Regolamento:
· I trattamenti di medicina estetica, intesi come il complesso delle attività
comprendenti tutte quelle cure e tutti i trattamenti medici che, pur riguardando
l'estetica della persona, vengono eseguiti in modo chirurgico, ovvero senza chirurgia
vera e propria, ma attraverso iniezioni (filler e la tossina botulinica) o altri tipi di
trattamenti medici.
· Le discipline del benessere e bio-naturali intese come pratiche e tecniche naturali,
energetiche, psicosomatiche, artistiche e culturali esercitate per favorire il
raggiungimento, il miglioramento e la conservazione del benessere globale della
persona, come disciplinate dalla legislazione regionale e nazionale in materia.
E’ fatto salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie, di sicurezza e prevenzione incendi
per i locali, per gli addetti e per gli utenti, nonché le norme urbanistico - edilizie e di tutela
dell’inquinamento acustico e ambientale prescritte da diverse disposizioni normative anche
ove non espressamente richiamate dal presente regolamento.