Descrizione
Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all’articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni non trovano più applicazione a decorre dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.
Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali o permanenti, e temporanee o giornaliere. Nella definizione delle modalità applicative del canone, si tiene conto della natura patrimoniale dell’entrata, come specificatamente individuata dal Legislatore nell’ambito delle disposizioni dettate dalla L. n. 160/2019.
Ai fini della commisurazione e della graduazione delle tariffe, possono essere adottati criteri analoghi a quelli previsti in precedenza dal D.Lgs. n. 507/1993 e dagli artt. 62 e 63 D.Lgs. 446/1997, anche ai fini di garantire l’iniziale parità di gettito rispetto ai tributi ed ai canoni che sono sostituiti dal nuovo canone, come previsto dall’art. 1, comma 817 della L. n. 160/2019, fatta salva la possibilità per l’Ente impositore di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
Il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi, nonché in particolare del canone non ricognitorio disciplinato dall’art. 27, commi 7 e 8 D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada), limitatamente alle strade di pertinenza del Comune.
Per la forma di gestione e l’’attività di accertamento e riscossione del canone unico patrimoniale oggetto del presente regolamento, oltre alla possibilità di effettuarsi in gestione diretta, può essere affidata a Agenzia Entrate-Riscossione, ovvero ai soggetti indicati dagli artt. 52, comma 5 e 53 del D.Lgs. n. 446/1997, sulla base delle disposizioni attuative dettate dal D.M. 11 settembre 2000 n. 289.